Comuni Italiani Art. 13 - Competenze e Funzioni del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Enna (Provincia di Enna - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini ennesi

Statuto Comune di Enna

Titolo II - Organi del Comune
Art. 13 - Competenze e Funzioni del Consiglio Comunale
Attività di Auto-Organizzazione

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

3. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie per garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al consiglio comunale.

Attività d'indirizzo Politico-Amministrativa

1. E' compito del consiglio comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politicoamministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;
b) agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d) agli atti di pianificazione urbanistica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f) agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

3. Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

4. Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

5. L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.

6. Il consiglio comunale elegge i revisori dei conti dell'ente e delle Aziende speciali dello stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Attività di Controllo
Art. 12 - Il Consiglio Comunale
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