1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto. 2. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autoorganizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie. 3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto. 4. Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili. 5. Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti, degli atti stabiliti dall'ordinamento degli enti locali e provvedimenti stabiliti da altre disposizioni di legge. 6. Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il vice presidente, l'ufficio di presidenza, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo,la commissione dei presidenti delle commissioni, le commissioni consiliari. |