Comuni Italiani Art. 67 - Cessazione dalla Carica. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni

Statuto Comune di Caltanissetta

Titolo V - Decentramento e Partecipazione
Sezione III - Il Difensore Civico
Art. 67 - Cessazione dalla Carica
Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento;
b) se raggiunto da provvedimenti cautelari;
c) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini;
d) per revoca, a seguito di mozione motivata della giunta al consiglio e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.

Il difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio comunale.
La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Modalità di Intervento
Art. 66 - Ineleggibilità - Incompatibilità
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