Art. 67 - Cessazione dalla Carica. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni
Statuto Comune di Caltanissetta
Titolo V - Decentramento e Partecipazione Sezione III - Il Difensore Civico
Art. 67 - Cessazione dalla Carica
Il difensore civico cessa dalla carica: a) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento; b) se raggiunto da provvedimenti cautelari; c) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini; d) per revoca, a seguito di mozione motivata della giunta al consiglio e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.
Il difensore civico è ascoltato in seduta pubblica dal consiglio comunale. La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.