Statuto Comune di Caltanissetta
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Titolo V - Decentramento e Partecipazione Sezione III - Il Difensore Civico
| Art. 66 - Ineleggibilità - Incompatibilità
| 1. Non sono eleggibili o risultano incompatibili sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale alla carica di difensore civico: a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di quartiere, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie; b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali; c) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni; d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale; e) i funzionari pubblici che, per ragioni dei loro uffici, svolgono attività di controllo su atti di enti locali; f) gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune; g) i consulenti legali, tecnici o amministratori, che prestano abitualmente la loro opera al Comune o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) e f); h) i cittadini che abbiano ricoperto cariche amministrative comunali negli ultimi cinque anni; i) cittadini che siano stati candidati nella consultazione elettorale amministrativa immediatamente precedente. All'atto dell'accettazione della nomina alla carica di difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nelle successive consultazioni elettorali amministrative, regionali e nazionali immediatamente successive alla cessazione dell'incarico; l) i cittadini che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; m) coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, segretario o dipendenti del Comune.2. In caso di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali. |
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