Comuni Italiani Art. 66 - Ineleggibilità - Incompatibilità. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni

Statuto Comune di Caltanissetta

Titolo V - Decentramento e Partecipazione
Sezione III - Il Difensore Civico
Art. 66 - Ineleggibilità - Incompatibilità
1. Non sono eleggibili o risultano incompatibili sulla base della corrispondente normativa regionale e sussidiariamente nazionale alla carica di difensore civico:
a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di quartiere, i membri degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali o comunali di partiti politici e di associazioni sindacali;
c) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
e) i funzionari pubblici che, per ragioni dei loro uffici, svolgono attività di controllo su atti di enti locali;
f) gli amministratori di enti e imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti d'opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
g) i consulenti legali, tecnici o amministratori, che prestano abitualmente la loro opera al Comune o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) e f);
h) i cittadini che abbiano ricoperto cariche amministrative comunali negli ultimi cinque anni;
i) cittadini che siano stati candidati nella consultazione elettorale amministrativa immediatamente precedente. All'atto dell'accettazione della nomina alla carica di difensore civico, questi sottoscrive l'impegno a non candidarsi nelle successive consultazioni elettorali amministrative, regionali e nazionali immediatamente successive alla cessazione dell'incarico;
l) i cittadini che si trovano nei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
m) coloro che siano in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. In caso di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali.

 
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