1. Ai consiglieri circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale. 2. Ai consiglieri di circoscrizione è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo definito dal consiglio comunale. 3. I consigli di circoscrizione nell'ambito del proprio territorio, coordinano l'attività del Comune con quella di ogni altra amministrazione pubblica e vigilano su di essa. 4. I consigli di circoscrizione promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di circoscrizione. 5. I consigli di circoscrizione esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, nei modi stabiliti dal regolamento sul decentramento. 6. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non disposto dal presente statuto, da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti: a) le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione; b) le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi agli organi circoscrizionali per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo circoscrizionale, sportelli di circoscrizione, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti la circoscrizione. 7. Annualmente in sede di approvazione di bilancio il consiglio comunale determina la quota percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite. |