1. Su proposta del sindaco, di un consigliere comunale od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale, nonché su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni. 2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente. 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente i dirigenti mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto del l'inchiesta o allo stesso connessi. 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la com missione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del collegio dei revisori, del di fensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La commissione può altresì invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono tenuti al segreto d'ufficio. 5. La redazione dei verbali della commissione, che nell'audizione si può avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della stessa commissione. 6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. 7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella potrà adottare. 8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nelldell'ente. |