1. Il consiglio istituisce, nel suo seno, le commissioni permanenti di studio; può istituire commissioni speciali. 2. Il presidente dell'assemblea, su designazione dei presidenti dei gruppi consiliari, ne nomina i componenti con criterio proporzionale, in modo da assicurare, comunque, la presenza di ciascun gruppo e le proporzionalità del voto. Ove un gruppo consiliare non procede alla designazione dei propri componenti nel termine indicato dal presidente del consiglio comunale, provvede quest'ultimo e la commissione si intende regolarmente costituita finché non pervengono le comunicazioni di rito. 3. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti avviene entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale. 4. Tutti i consiglieri possono partecipare senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. 5. Le commissioni eleggono, nel proprio seno, il presidente a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Le commissioni permanenti hanno la funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alla deliberazione del consiglio. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio. Il parere non reso nei termini regolamentari non impedisce le decisioni consiliari. 7. Il consiglio può affidare alle commissioni il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che saranno successivamente sottoposte alla votazione del consiglio, senza discussione sui singoli articoli, qualora abbiano ottenuto voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione. Il consiglio, all'atto dell'invio in commissione, stabilisce criteri e direttive per la formulazione del testo. 8. Le commissioni permanenti esaminano anche le deliberazioni di competenza della giunta che questa intenda sottoporre al loro parere. 9. Nell'ambito delle rispettive competenze le commis sioni permanenti vigilano, riferendo periodicamente al consiglio, sull'attività amministrativa del Comune, sull'attuazione dei programmi e dei piani, sull'attività delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali. 10. Le commissioni, possono, a maggioranza dei com ponenti deliberare di convocarsi in seduta pubblica; possono svolgere udienze e indagini conoscitive, convocare per l'audizione il sindaco, gli assessori, i dirigenti ed il personale dipendente del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali e i revisori dei conti. Possono, altresì, d'ufficio o a richiesta, invitare i rappresentanti dei sindacati, associazioni di interessi diffusi, la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori. 11. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, le modalità di funzionamento delle commissioni e la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti. 12. I consiglieri decadono automaticamente da componenti della commissione dopo tre assenze continuative non giustificate, e sono immediatamente surrogati con le procedure di cui al punto 2. 13. Nell'ambito delle commissioni speciali, il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità, al fine della consultazione, della elaborazione e della proposta nelle fasi di programmazione e di definizione di atti fondamentali. |