Comuni Italiani Art. 15 - I Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni

Statuto Comune di Caltanissetta

Titolo 2 - Organi del Comune
Sezione I - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - I Gruppi Consiliari
1. I consiglieri, devono appartenere ad un gruppo consiliare. Pertanto, sono iscritti d'ufficio, salva diversa dichiarazione di adesione ad altro gruppo consiliare, al gruppo consiliare che rappresenta la lista in cui sono stati eletti e che abbia partecipato con proprio contrassegno, alle elezioni comunali. In caso di costituzione di gruppo consiliare, non identificabile ad una lista, con relativo contrassegno, presente all'atto d'insediamento del consiglio comunale, lo stesso gruppo consiliare deve essere costituito da un numero di consiglieri non inferiore ad un decimo dei componenti l'assemblea. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto. I singoli gruppi eleggono al suo interno il proprio presidente.

2. A ciascun gruppo devono essere assicurati sede, personale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, tutte le deliberazioni di giunta e dei consigli circoscrizionali nonché le determinazioni sindacali e dirigenziali vengono depositate presso la segreteria dei gruppi anche mediante inserimento in sito informatico.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Art. 14 - Il Presidente
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caltanissetta
Provincia di Caltanissetta
Regione Sicilia
Lista Siti su Caltanissetta

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Caltanissetta: Comune di Campofranco Comune di Butera Lista