Art. 15 - I Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni
Statuto Comune di Caltanissetta
Titolo 2 - Organi del Comune Sezione I - Il Consiglio Comunale
Art. 15 - I Gruppi Consiliari
1. I consiglieri, devono appartenere ad un gruppo consiliare. Pertanto, sono iscritti d'ufficio, salva diversa dichiarazione di adesione ad altro gruppo consiliare, al gruppo consiliare che rappresenta la lista in cui sono stati eletti e che abbia partecipato con proprio contrassegno, alle elezioni comunali. In caso di costituzione di gruppo consiliare, non identificabile ad una lista, con relativo contrassegno, presente all'atto d'insediamento del consiglio comunale, lo stesso gruppo consiliare deve essere costituito da un numero di consiglieri non inferiore ad un decimo dei componenti l'assemblea. La mancata adesione ad uno dei gruppi consiliari come sopra costituiti comporta l'automatica confluenza nell'unico gruppo misto. I singoli gruppi eleggono al suo interno il proprio presidente.
2. A ciascun gruppo devono essere assicurati sede, personale, attrezzature e servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, tutte le deliberazioni di giunta e dei consigli circoscrizionali nonché le determinazioni sindacali e dirigenziali vengono depositate presso la segreteria dei gruppi anche mediante inserimento in sito informatico.