1. Ogni consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri entrano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione. 3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di: a) essere nominato membro di almeno una commissione consiliare permanente; b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa della giunta; c) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni; d) ottenere informazioni e copie di atti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio; e) accedere agli uffici comunali ed ai servizi disposti per l'esercizio delle funzioni di consigliere, con le modalità fissate dal regolamento. 4. E' consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. 5. Ad inizio e fine mandato il consigliere comunale dichiara la propria situazione patrimoniale e, in concomitanza con la dichiarazione annuale dei redditi, ne presenta copia all'ufficio consiglio, che ne cura la pubblicazione. 6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al segretario generale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. 7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive del consiglio comunale. La decadenza viene dichiarata con la procedura della legge comunale e provinciale vigente nella Regione siciliana garantendo comunque il diritto alla difesa e l'oggettivo accertamento della giustificazione delle assenze. |