1. Il Comune di Agrigento può indire consultazioni della popolazione, di parte di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie: a) politiche sociali e politiche giovanili; b) interventi di sviluppo economico; c) interventi per il turismo; d) politiche per i servizi pubblici locali; e) interventi per sviluppare l'offerta culturale aggregativa nel territorio comunale. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.2. La consultazione può essere promossa dall'amministrazione, da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno due consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. 3. Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. 4. Il Comune può, altresì, istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini. 5. Il Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione europea, sia provenienti da stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale. |