1. I cittadini, in numero non inferiore a seicento, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari. Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consiglieri di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento. 2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di una proposta di deliberazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri. 3. L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale; b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti; c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; d) provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni; e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose. 4. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. 5. Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa popolare entro il termine di trenta giorni. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. |