1. Il consiglio circoscrizionale decade quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metą dei consiglieri assegnati. 2. Il consiglio circoscrizionale viene sciolto: a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolaritą di funzionamento; b) quando non corrisponda all'invito delle autoritą di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni. 3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale e si procede al suo rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale. 4. La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate. Ove il parere del consiglio comunale non sia reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo. 5. Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, viene nominato un commissario scelto tra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni del presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del consiglio. 6. Le elezioni avranno luogo alla prima tornata utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi pił di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale. |