Comuni Italiani Art. 62 - Organi delle Circoscrizioni. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo III
Art. 62 - Organi delle Circoscrizioni
1. Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio circoscrizionale.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente contestualmente al consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale.

3. I consigli circoscrizionali decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.

4. Il consiglio circoscrizionale è sciolto anticipatamente quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni contestuali di oltre metà dei suoi componenti o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.

5. I consigli circoscrizionali sono composti da un numero di consiglieri non superiore a dodici, correlato alla popolazione residente e stabilito dal regolamento. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono, nell'ambito del consiglio circoscrizionale, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale. La carica del consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore e consigliere comunale.

6. Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio tra i propri membri, con voto palese ed a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione.

7. Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale cessano dalla carica per dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità.

8. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, cura l'esecuzione degli atti del consiglio circoscrizionale ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dal sindaco per i servizi di competenza statale. Il presidente soprintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

9. Il vice presidente sostituisce in ogni suo compito il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Decadenza e Scioglimento
Art. 61 - Circoscrizioni di Decentramento Comunale
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