Comuni Italiani Art. 50 - Funzionamento. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani

Statuto Comune di Agrigento

Titolo II
Art. 50 - Funzionamento
1. La giunta è convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.

2. L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori almeno ventiquattro ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi dell'urgenza.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.

5. Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e a mezzo avviso temporale non inferiore a ventiquattro ore. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

 
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