1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie. 2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale. 3. In particolare la giunta: a) definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione (PEG) determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti investiti di competenze gestionali autonome; b) definisce le variazioni da apportare al PEG ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza; c) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie; d) approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale; e) impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il PEG e ne controlla il conseguimento; f) fornisce al sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il sindaco stesso li richieda su determinate questioni; g) svolge le funzioni di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazione su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare rilevanza; h) sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo. |