1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Il numero di detti incarichi non può essere superiore a quello previsto dalla legislazione vigente. 3. Gli esperti, nominati ai sensi del presente articolo, devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico cui assolvere. 4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina. 5. Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del sindaco. 6. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. 7. Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientalistiche e di utenti, altre realtà associative di settore, espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale. 8. Il sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, di nomina e di revoca, di cui al presente articolo, con i relativi allegati, al consiglio comunale. |