1. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché, quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco: a) rappresenta il Comune; b) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, aventi natura di indirizzo amministrativo; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale; d) promuove gli accordi di programma; e) cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali; f) favorisce la promozione di contratti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, la Provincia regionale, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado; g) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune; h) indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge; i) rappresenta il Comune in giudizio avvalendosi, per l'emissione di ogni decisione tecnico-giuridica, del dirigente di settore. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco, quale rappresentante necessario dell'ente, conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti a detto dirigente per la predisposizione dell'atto di nomina del difensore di fiducia interno od esterno; j) emette ordinanze quale autorità locale nelle materie previste da disposizioni di legge o regolamentari; k) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.2. Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto. 3. Il sindaco può altresì delegare agli assessori ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo. 4. Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie. |