1. La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. 2. Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. 3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei consigli circoscrizionali, che esprimono il loro parere con le modalitā e nei termini stabiliti dal regolamento di contabilitā. 4. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante deposito per quindici giorni presso la segreteria comunale, dopo l'approvazione consiliare. 5. Il bilancio di previsione per l'anno successivo č deliberato dal consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalitā, integritā e pareggio economico e finanziario. 6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto č nullo di diritto. 7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilitā economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 8. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro i termini di legge, č allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. |