1. Il Comune, per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma. 2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e alle finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento. 3. Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento. 4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento. 5. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. 6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto. 7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 9. L'accordo è approvato con decreto del presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 10. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. 11. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza. 12. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale vi provvede a termini di legge. 13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici nazionali. |