1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Agrigento e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici. 2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere in ogni caso che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica. 3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. 4. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, e, qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti, possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione. 5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere: a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento; b) alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse. |