1. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali. 2. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza. 3. La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio. 4. La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal consiglio comunale ed è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale. 5. Il Comune non può essere né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista. |