1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale. 2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. 3. Il consiglio comunale: a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; b) determina le finalità e gli indirizzi; c) conferisce il capitale di dotazione. 4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. 5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco. 6. Il collegio dei revisori del Comune di Agrigento esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 7. I componenti il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati, con le esclusioni previste nel precedente art. 114, comma 4, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale. 8. Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi. 9. Per gli asili nido dovrà essere preventivamente redatto il relativo regolamento di gestione. |