1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 2. I servizi pubblici del Comune di Agrigento sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale; b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare. 3. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione. 4. Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei cittadini. |