1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso comunicazioni ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti. 2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, indicando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato. 3. Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione comunale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato o di suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva. 4. Con apposito regolamento saranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile del medesimo, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 5. Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici, con cui tenere necessari contatti nel corso del procedimento. 6. Il regolamento disciplina, altresì, i compiti del responsabile del procedimento, del dirigente di ciascuna unità organizzativa, la comunicazione dell'avviso del procedimento, la partecipazione e l'intervento nel procedimento, i diritti dei soggetti interessati al procedimento. |