1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica dell'ente, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il provvedimento di nomina è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente. I criteri per la nomina sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il sindaco, nel provvedimento di nomina, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il direttore generale ed il segretario generale escludendo forme di dipendenza gerarchica di quest'ultimo dal primo. 3. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco. 4. L'incarico di direttore generale può essere conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) onorabilità e rispettabilità, tra i quali assume particolare rilevanza quello di non aver riportato condanna alcuna, con sentenza passata in giudicato ostativa per l'accesso al pubblico impiego; b) diploma di laurea, professionalità idonea ed adeguata all'incarico che si va ad assumere, competenze multidisciplinari, significativa esperienza maturata nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni, capacità ed attitudini manageriali, comprovata esperienza nelle tecniche di organizzazione, di controllo, di gestione ed utilizzazione delle risorse umane, elevate qualità professionali e culturali, adeguata conoscenza dell'organizzazione amministrativa, della struttura dell'ente e delle complesse regole che ne disciplinano l'azione; c) dei requisiti di legge per l'accesso agli impieghi pubblici. 5. Il sindaco può revocare il direttore generale in qualsiasi momento con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, in ragione del mancato raggiungimento dei risultati previsti e/o del venir meno del necessario ed imprescindibile rapporto fiduciario. 6. Nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le sue funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale. 7. I compiti e le funzioni del direttore generale, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 51/bis della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. |