1. Il consiglio comunale ha un ufficio di presidenza, composto da un presidente e due vice-presidenti, eletti con separate votazioni, nel suo seno, a maggioramza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice dalla seconda votazione, dopo aver esperito le operazioni di giuramento, convalida e surroga. 2. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio, ne dirige i dibattiti, fissa la data delle riunioni del consiglio, e su richiesta del sindaco, di un quinto dei consiglieri o su propria determinazione, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, annuncia il risultato delle elezioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta, o del consigliere, nel caso, con i modi e con le garanzie previste dal regolamento. 3. I vice-presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente eletto dal consiglio con il maggior numero di voti è vice presidente anziano. 4. I componenti dell'ufficio di presidenza possono essere revocati dal consiglio, sia singolarmente che globalmente, per gravi violazioni di legge o a seguito di mozione motivata, presentata rispettivamente da almeno un decimo o un quinto dei consiglieri, ovvero da un gruppo consiliare approvato a maggioranza assoluta. |