Comuni Italiani Art. 74 - Istituzioni. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo IV - Forme Associative e di Cooperazione - Servizi Pubblici
Art. 74 - Istituzioni
1. Il consiglio comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza industriale, può costituire istituzioni, quali organismi strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell'istituzione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità e con i medesimi requisiti previsti per le aziende speciali. Restano in carica per il periodo di vigenza del sindaco che li ha nominati e, comunque, fino alla nomina dei successori.

4. Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 
Altri Articoli:
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