1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune, per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, può ricorrere ad affidamento diretto a: a) istituzioni; b) aziende speciali, anche consortili; c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 3. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. 4. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo saranno regolati da apposito contratto di servizio. 5. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia. |