Comuni Italiani Art. 27 - Votazioni. Statuto Comunale di Francavilla di Sicilia (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini francavillesi

Statuto Comune di Francavilla di Sicilia

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale di Francavilla di Sicilia
Art. 27 - Votazioni
1. Le votazioni sono palesi, salvi i casi stabiliti espressamente dalla legge. Le deliberazioni concernenti questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone vengono adottate a scrutinio segreto.

2. Le schede bianche, le non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Il presidente, previo riscontro da parte degli scrutatori, proclama l'esito delle votazioni effettuate.

4. La nomina degli scrutatori, da parte del consiglio comunale a votazione palese, è obbligatoria per le votazioni segrete. Essa va fatta ad inizio di seduta.

5. Al fine di osservare le norme poste a tutela delle minoranze, le votazioni relative a nomine e designazioni di competenza consiliare avvengono con voto limitato ad uno, risultando eletti o designati i soggetti che hanno riportato la maggioranza relativa.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Verbale delle Sedute
Art. 26 - Validità delle Sedute e delle Deliberazioni
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