1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. 2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. 3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. 4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. 5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno. 6. Il regolamento disciplinerà la partecipazione di persone estranee al consiglio. 7. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione. 8. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione. 9. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto prevedano una maggioranza qualificata. |