1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Circoscrizione nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. In seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio circoscrizionale elegge altresì un Vice Presidente con le stesse modalità di elezione del Presidente. 2. L'elezione deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza. 3. Il Presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. |