1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, ovvero, in mancanza, dal secondo Vice Presidente. 2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, di propria iniziativa o su domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta. 3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario generale, all'Albo Pretorio e sono portati a conoscenza della cittadinanza con mezzi idonei individuati dal regolamento. |