1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal Presidente del Consiglio e da due Vice Presidenti. 2. I Vice Presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti esercita funzioni vicarie. 3. L'Ufficio di Presidenza: - organizza l'attività del Consiglio e coordina quella delle Commissioni; - provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari; - coadiuva il Presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula; - decide sulle questioni di interpretazione del regolamento interno; - propone al Consiglio le modifiche al regolamento interno; - cura l'istituzione e l'organizzazione dell'Ufficio Studi e Documentazione. 4. L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'Ufficio di Presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo. |