Comuni Italiani Art. 9 - Tutela del Patrimonio Comunale. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo I - Principi Generali
Art. 9 - Tutela del Patrimonio Comunale
Il Comune:
a) si attiva per la ricognizione ed il censimento prima, l'utilizzazione e la valorizzazione poi, dei propri beni mobili ed immobili;
b) tutela il residuo patrimonio di verde pubblico esistente nella città, affidandone la cura anche al volontariato giovanile o anziano;
c) considera parte privilegiata del proprio territorio il patrimonio boschivo, troppo frequentemente esposto al devastante insorgere degli incendi. Inserisce quindi tra i suoi principali compiti la salvaguardia dei boschi e del manto arboreo delle sue colline, elemento essenziale del suo paesaggio, anche attraverso l'istituzione di un distaccamento del corpo dei vigili del fuoco, impegnandosi al reperimento delle strutture necessarie.
 
Altri Articoli:
Art. 10 - Statuto
Art. 8 - Valorizzazione del Patrimonio Edilizio
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