1. Il Comune regola il proprio ordinamento nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, attraverso lo statuto, i regolamenti e le attività amministrative che da esso discendono. 2. Le deliberazioni di modifica o revisione dello statuto, previa idonea pubblicità, sono approvate dal consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorrono almeno sei mesi dalla deliberazione di reiezione. 3. Fino all'approvazione di un nuovo statuto, che sostituisce o abroga quello precedente, lo stesso rimane in vigore. 4. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 37. |