1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle leggi e allo statuto. 2. L'attività del Comune si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono esercitate dagli organi elettivi, da quella di gestione che è svolta dal segretario generale e dai dirigenti nelle forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e dal regolamento. 3. La funzione di gestione consiste in un'attività tecnico-amministrativa e contabile, a carattere vincolato, strumentale al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'ente. 4. L'amministrazione comunale assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, essa opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. 5. L'attività delle strutture organizzative comunali è improntata ai seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità dello stesso; d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche nei paesi della CEE, nonché con quelle del lavoro privato; e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa; f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale anche tra amministrazioni ed enti diversi. |