1. Non sono eleggibili a difensore civico: a) i membri del parlamento europeo, del parlamento nazionale, dell'assemblea regionale, del consiglio provinciale e comunale; b) gli amministratori e i dipendenti apicali delle unità sanitarie locali, nonché degli organi istituzionali delle amministrazioni indicate all'art. 23; c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali in carica o che abbiano ricoperto tali uffici nell'anno precedente l'elezione; d) i membri del comitato regionale di controllo; e) i dipendenti delle amministrazioni indicate all'art. 23. |