1. Il difensore civico è eletto tra le persone in possesso di idonei titoli giuridico-amministrativi e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale. 2. Il difensore civico viene eletto a suffragio popolare contestualmente all'elezione del consiglio comunale con scheda separata, dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. Le modalità di elezione sono demandate all'emanazione di apposito regolamento da parte del consiglio comunale. 3. La prima elezione del difensore civico è riservata alla competenza del consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e il suo mandato cessa alla scadenza della consiliatura. 4. Nelle ipotesi di cessazione anticipata dalla carica il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza di cui al 3° comma. 5. Il difensore civico è tenuto a rendere la dichiarazione prevista per i consiglieri comunali dal comma 8 dell'art. 19 del presente statuto. 6. Al difensore civico viene corrisposta la medesima indennità di carica prevista per il sindaco. 7. Il difensore civico cessa dalla carica: a) alla scadenza del mandato; b) per dimissioni, morte o impedimento grave; c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari; d) quando il consiglio comunale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati ne dichiara la decadenza per gravi violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali. |