Comuni Italiani Art. 42 - Modalità di Intervento. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo VII - Il Difensore Civico
Art. 42 - Modalità di Intervento
1. Il difensore civico interviene in seguito a sollecitazione di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.

2. Ove, effettuati gli opportuni accertamenti, vengono ravvisati atti, fatti, o comportamenti in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ed in violazione della vigente normativa, egli segnala agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, precisa le modalità operative per sanarle e sollecita che si proceda in conformità. Nell'esercizio delle sue funzioni può stimolare l'azione disciplinare, mentre è tenuto a informare l'autorità giudiziaria circa l'eventuale consumazione di reati di cui sia venuto a conoscenza.

3. Le strutture amministrative e gli organi sottoposti alla vigilanza dell'ufficio sono tenuti a prendere formalmente atto delle sue segnalazioni ed a conformarsi al contenuto delle medesime. Qualora siano di diverso avviso, dovranno fornire idonea motivazione scritta.

 
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