1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buono andamento della gestione delle amministrazioni indicate nell'art. 23. 2. L'attività del difensore civico è rivolta alla migliore realizzazione degli interessi nella collettività amministrata, nonché alla tutela di diritti e interessi di cittadini o utenti, di associazioni o gruppi, anche portatori di interessi diffusi, che ne facciano richiesta. Il difensore civico agisce in particolare, a garanzia della piena attuazione dei principi e delle norme del presente statuto e della legislazione in materia di trasparenza e buono andamento dell'attività amministrativa, nonché a garanzia della piena realizzazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, di informazione e di accesso di cui alla legge n. 241/90 e alla legge regionale n. 10/91 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il difensore civico deve poter accedere agli atti delle amministrazioni indicate nell'art. 23 e, in nessun caso, può essere opposto il segreto di ufficio. L'amministrazione pone in essere le misure necessarie per consentire all'ufficio del difensore civico di perseguire efficacemente le proprie finalità. |