Comuni Italiani Art. 18 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Cefalų (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalų

Titolo III - Ordinamento Istituzionale - Gli Organi
Art. 18 - Commissioni Consiliari
1. Sono istituite, in seno al consiglio, le commissioni permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento secondo le previsioni del regolamento del consiglio comunale che ne disciplina la costituzione ed il funzionamento.

2. Il sindaco ed i componenti della giunta municipale non fanno parte di alcuna commissione.

3. Eventuali commissioni temporanee o speciali, su esplicito mandato del consiglio comunale, effettuano indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all'attivitā consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati e di rilevamenti popolari.

4. Alle riunioni delle commissioni consiliari possono partecipare, su richiesta delle stesse e senza diritto di voto, esperti e consulenti. Possono partecipare, altresė, alle predette riunioni, senza diritto di voto, il sindaco e/o gli assessori interessati alla materia.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Consiglieri Comunali
Art. 17 - Gruppi Consiliari
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