Comuni Italiani Art. 17 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo III - Ordinamento Istituzionale - Gli Organi
Art. 17 - Gruppi Consiliari
1. Ciascun consigliere ha diritto di costituire con altri consiglieri un gruppo consiliare. Ciascun gruppo consiliare va formato da almeno tre consiglieri ed indica all'atto della sua costituzione il capogruppo.

2. I consiglieri sono tenuti a dichiarare, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Analoga comunicazione dovrà essere fatta in caso di mutamento di appartenenza al gruppo. Può essere costituito un gruppo misto.

3. Possono essere convocate conferenze di capigruppo con scadenze periodiche, come da regolamento interno.

4. A ciascun gruppo consiliare devono essere garantite idonee strutture per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, da allocare, ove possibile, in contiguità al gabinetto del presidente.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Commissioni Consiliari
Art. 16 - Gabinetto del Presidente
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