1. Sono organi di Governo del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco. 2. Le competenze degli organi istituzionali dell'ente e la disciplina dell'esercizio delle relative funzioni sono regolate dalla legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legislazione regionale. 3. L'entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi nuovi o diversi abroga le norme statutarie con essi incompatibili, fermo restando l'obbligo di procedere all'adeguamento dello statuto comunale entro il termine di legge. |