1. Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel suo territorio per acquisire pareri e orientamenti sugli interventi socio-assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli anziani stessi. 2. Allo scopo di consentire ai minori che non godono del diritto di voto di partecipare all'attività dell'ente può essere disposta la costituzione del "consiglio comunale dei ragazzi", da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere. 3. Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi, i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di apposito regolamento. |