1. Per la gestione di uno o più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Comune può costituire aziende speciali. 2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. 3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento. 4. L'azienda informa la propria attività a criteri di ef ficacia, efficienza ed economicità e deve operare con criteri di imprenditorialità, con l'obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali. 6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e forme autonome di verifica e di controllo della gestione. 7. In relazione al precedente 5° comma sono fondamentali e quindi di competenza del consiglio comunale, i seguenti atti: a) il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione, pluriennali ed annuali; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. 8. Il contratto previsto dal precedente comma sub lett. a) qualora l'azienda gestisca servizi a carattere continuativo che non consentano interruzioni può contenere la condizione della prosecuzione del servizio per l'anno successivo alle stesse condizioni, tecniche, giuridiche ed economiche, contrattualmente definite fino a quando il piano programma e il contratto di servizio relativi al successivo anno non vengano definiti e a condizioni che il bilancio pluriennale del Comune consenta di autorizzare la relativa spesa. |