1. Le ragioni che inducono l'amministrazione a gestire uno o più servizi con il sistema della concessione a terzi devono formare oggetto di esplicitazione, con riferimento al disposto del precedente art. 72, 2° comma, sub lett. b), nel contesto della deliberazione con cui il consiglio comunale assume la relativa determinazione. 2. La convenzione che regola il rapporto di concessione deve contenere clausole e condizioni tali da garantire gli interessi dell'ente e la corretta conduzione del rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e tenuto comunque conto della natura e delle caratteristiche del servizio e delle finalità pubbliche da conseguire. 3. Le concessioni previste da specifiche norme di legge seguono le procedure e le condizioni basilari fissate dalle leggi che le disciplinano. |