1. Il regolamento sul decentramento amministrativo circoscrizionale, oltre a definire gli aspetti previsti dal precedente art. 58, 2° comma, deve prevedere e disciplinare: a) le attribuzioni degli organi della circoscrizione; b) il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, rispettando comunque il limite massimo di unità; c) le modalità di dettaglio per l'elezione del consiglio rispetto alla disciplina normativa regionale prevista dal 7° comma del precedente articolo; d) le modalità per l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio; e) i criteri di organizzazione e le competenze del l'ufficio di Presidenza. f) i rapporti con gli organi del Comune, con le istituzioni, gli enti e le aziende dipendenti dal Comune; g) le materie di competenza delle circoscrizioni ed i casi in cui sussiste l'obbligo di acquisire il loro parere; h) i criteri e le modalità da seguire per la proposizione di iniziative di interesse della popolazione della circoscrizione; i) l'ambito del regolamento di disciplina del consiglio circoscrizionale, inteso come strumento di auto regolamentazione; j) i criteri di organizzazione e di funzionamento della conferenza dei presidenti delle circoscrizioni su problemi di interesse generale e per il coordinamento delle circoscrizioni, anche in relazione alle esigenze prospettate eventualmente, in tal senso, dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dall'assessore delegato al decentramento, nell'ambito delle rispettive competenze; k) i criteri di pubblicazione degli atti dei consigli circoscrizionali; l) le modalità e i termini per la rimessione delle de liberazioni del consiglio circoscrizionale e degli atti del presidente ai competenti organi del Comune, con specificazione delle condizioni prescritte per l'esecutività delle deliberazioni dei consigli circoscrizionali; m) le modalità di gestione delle risorse assegnate alle circoscrizioni anche per quanto concerne le funzioni gestionali dei dirigenti dell'ente incaricati di specifiche competenze provvedimentali. |