1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale ed il presidente. 2. La prima elezione del consiglio circoscrizionale coincide con il rinnovo del consiglio comunale. 3. Il consiglio circoscrizionale è composto da un nu mero di consiglieri da stabilire con il regolamento previsto dal precedente articolo tenendo conto del numero dei cittadini residenti negli ambiti circoscrizionali. Il consiglio circoscrizionale ha durata eguale a quella del consiglio comunale e si rinnova contestualmente a questo ultimo. 4. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i consigli circoscrizionali rimangono in carica, procedendosi al loro rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale. 5. Il presidente è eletto dal consiglio circoscriziona le nel proprio seno con le modalità stabilite dal regolamento. 6. Il presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale, garantisce l'operatività degli uffici decentrati di competenza e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono eventualmente delegate dal sindaco. 7. La legge regionale disciplina l'elettorato attivo e passivo nell'ambito delle circoscrizioni, i criteri e le modalità per la presentazione delle liste e per le operazioni elettorali nonché i casi di decadenza e di scioglimento dei consigli circoscrizionali. |