1. Il segretario generale del Comune, a richiesta del presidente, fornisce, per iscritto o informalmente, pareri tecnico-giuridici sulle questioni afferenti l'organizzazione del consiglio comunale. 2. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio esplicando le seguenti funzioni: a) rende pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal presidente e dai consiglieri in ordine alle questioni poste in trattazione; b) fornisce, richiesta del presidente e dei consiglieri, chiarimenti in ordine al profilo giuridico delle questioni in discussione o ad altri aspetti amministrativi concernenti l'esercizio delle sue funzioni; c) coordina il personale di supporto durante le adunanze consiliari; d) redige i verbali delle deliberazioni. 3. Quando il segretario generale è giuridicamente im pedito a partecipare alla seduta, limitatamente ad uno o a più argomenti iscritti all'ordine del giorno, è sostituito in via temporanea dal vice segretario generale, se presente in aula e in caso contrario, da un consigliere designato dal presidente che, di norma, è individuato nel consigliere più giovane d'età tra i presenti. 4. Nel caso in cui il segretario generale sia impossibilitato a partecipare all'intera seduta consiliare è sostituito dal vice segretario generale. Qualora la sessione consiliare sia costituita da più di una seduta il sindaco, a richiesta del segretario e in presenza di valide ragioni di servizio, può, sentito il presidente del consiglio, disporre la partecipazione del vice segretario alle sedute del consiglio, anche secondo adeguati criteri di alternanza. |