1. I regolamenti di disciplina di materie e istituti previsti dallo statuto vengono approvati dal consiglio, ad eccezione di quelli vertenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che competono alla giunta. 2. Per conseguire l'obiettivo di una maggiore armoniositą normativa, i regolamenti attuativi dello statuto, anche se approvati separatamente, possono essere trasfusi, previa deliberazione consiliare che disporrą anche gli adeguamenti sistematici e formali eventualmente oc correnti in un unico corpo regolamentare definito "testo unico" dei regolamenti di attuazione dello statuto. 3. Nel rispetto delle competenze di cui al precedente comma vengono emanati, inoltre, i regolamenti che si rendono necessari od opportuni per la disciplina di materie, attivitą e servizi di competenza del Comune, anche se non espressamente previsti dallo statuto. 4. I regolamenti comunali soggiacciono alle seguenti condizioni di carattere generale: a) devono avere carattere di generalitą; b) non possono contenere disposizioni contrastanti con i principi costituzionali, con le leggi e con le norme dello statuto; c) non possono avere carattere di retroattivitą. |